L'ECM è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale. La formazione continua in medicina comprende l'acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta. I professionisti sanitari hanno l'obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire una assistenza qualitativamente utile. L'avvio del Programma nazionale di ECM nel 2002, in base al DLgs 502/1992 integrato dal DLgs 229/1999 che avevano istituito l'obbligo della formazione continua per i professionisti della sanità, ha rappresentato un forte messaggio nel mondo della sanità. La nuova fase dell'ECM contiene molte novità e si presenta quale strumento per progettare un moderno approccio allo sviluppo e al monitoraggio delle competenze individuali. Dal 1° gennaio 2008, con l'entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la gestione amministrativa del programma di ECM ed il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, sono stati trasferiti all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore il "Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario" (vedi approfondimenti e aggiornamenti a fondo pagina), che raccoglie le regole da seguire nella formazione ECM e che è fondamentale conoscere, perché, a partire dal 2019, ogni singolo professionista sanitario sarà personalmente coinvolto e responsabile della gestione del proprio percorso formativo, compresi esoneri ed esenzioni.

Per gli iscritti agli Ordini dei Farmacisti, l'obbligo di maturare crediti ECM decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione all'Albo.

Da tale data è necessario maturare i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo. 

Per il triennio 2023/2025 l'obbligo formativo è pari a 150 crediti formativi. In particolare, le regole prevedono uno sconto di 30 crediti ai professionisti sanitari che nel precedente triennio abbiano maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150 e di 15 crediti laddove il totale sia compreso tra 80 e 120.

Non ci sono limiti (né massimi, né minimi) sul numero di crediti da acquisire per ciascuno dei tre anni, però Il professionista deve acquisire almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale con la partecipazione a eventi ECM erogati da Provider accreditati (come discente).

È previsto un tetto massimo di crediti che è consentito acquisire per gli eventi ai quali il professionista partecipa come "reclutato": il numero di crediti acquisiti mediante questi eventi non può eccedere un terzo del fabbisogno triennale complessivo. Si considera reclutato il professionista che, per la partecipazione a eventi formativi, beneficia di vantaggi economici e non economici, diretti e indiretti, da parte di imprese commerciali operanti in ambito sanitario, in quanto da queste individuato. Prima dell'inizio dell'evento, il professionista ha l'obbligo di dichiarare al provider il proprio reclutamento.

È possibile maturare crediti ECM oltre che come discente, anche con altri tipi di formazione, per esempio con attività di docenza e formazione individuale.

La formazione individuale comprende tutte le attività formative non erogate da provider accreditati ECM, e può consistere in: attività di ricerca scientifica, tutoraggio individuale, attività di formazione individuale all'estero e autoformazione (lettura di riviste scientifiche, lettura di capitoli di libri e di monografie censiti nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science/Web of Knowledge, NON accreditati come eventi formativi ECM). Il professionista deve presentare domanda di riconoscimento crediti utilizzando a specifica funzione sul sito del COGEAPS e inserire in maniera autonoma la richiesta di riconoscimento. Ipotesi ulteriori di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni possono essere individuate da Federazioni ed Ordini (la Fofi ha individuato le seguenti tipologie: riunioni del Consiglio Nazionale o Assemblee degli Iscritti ove si trattano temi di aggiornamento professionale; Corsi/Incontri/Eventi di aggiornamento professionale di vario tipo organizzati o promossi da Federazione, Ordini, Associazioni professionali, da Società scientifiche, Fondazioni o altri soggetti con esperienza in campo sanitario; attività di volontariato svolta dai farmacisti italiani, in particolare presso il Banco Farmaceutico o l'Associazione Nazionale Farmacisti Volontari per la Protezione Civile; lettura di pubblicazioni ufficiali della Fofi; attività svolta negli organismi locali di vigilanza sulle farmacie). Per ottenere con l’Autoformazione i crediti ECM è sufficiente utilizzare la specifica funzione sul sito del COGEAPS e inserire in maniera autonoma le richieste di riconoscimento.

I crediti acquisiti per autoformazione non possono eccedere il 20% del fabbisogno triennale complessivo. I crediti maturati con la formazione individuale non possono superare il 60% del debito formativo individuale triennale. Nella pianificazione e progettazione dell'evento, il Provider deve individuare gli obiettivi formativi perseguiti. Esistono 3 Aree di obiettivi formativi: Area Tecnico Professionale, Area di Processo e l'Area di Sistema. Il professionista può individuare l'obiettivo formativo di un Corso attraverso il sito dell'Agenas alla pagina Professionisti Sanitari My Ecm "ricerca eventi".

 

IL DOSSIER FORMATIVO DI GRUPPO DELLA FOFI

Il Dossier Formativo di Gruppo realizzato dalla Federazione Ordini dei Farmacisti Italiani indicava gli obiettivi formativi per il triennio 2017-2019 e, oltre ad aiutare gli iscritti a realizzare un percorso formativo coerente con il proprio profilo professionale, ha consentito con la sua semplice attivazione un bonus di 30 crediti Ecm per il triennio 2017-2019. Tutti coloro che hanno realizzato il Dossier entro il termine del triennio 2017-2019 (31.12.2019) con una coerenza relativa alle 3 aree pari ad almeno il 70%, hanno potuto usufruire di un bonus di 20 crediti Ecm nel triennio 2020-2022.

Il Dossier formativo di gruppo della Fofi per il triennio 2020-2022, al quale hanno partecipato automaticamente, tutti i farmacisti italiani, ha consentito con la sua semplice attivazione un bonus di 30 crediti Ecm per il triennio 2020-2022. Tutti coloro che hanno realizzato coerenza con il Dossier entro il termine del triennio 2020-2022, potranno usufruire di un bonus di 20 crediti Ecm nel triennio 2023-2025. 

Chi costruisca un dossier individuale o sia parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel primo anno o nel secondo anno del triennio – per i farmacisti l’ingresso è automatico con la iscrizione all’albo – potrà fruire di uno sconto di 30 crediti nel triennio in corso. Inoltre, viene riconosciuta una riduzione di 20 crediti per i professionisti sanitari che nel precedente triennio abbiano soddisfatto il proprio dossier formativo. In merito al dossier formativo di gruppo, deve intendersi realizzato al raggiungimento della percentuale di coerenza del 70%. A ogni modo il bonus previsto per il dossier formativo, sia individuale che di gruppo, è unico e non duplicabile per ogni dossier costruito o partecipato dal professionista sanitario.

Tutti i farmacisti iscritti all'Albo quindi sono già inseriti tra i partecipanti al citato Dossier, che, pertanto, risulterà automaticamente presente nell'apposita area riservata di ogni professionista all'interno del portale del Co.Ge.A.P.S. (cliccando su questo link e inserendo le proprie credenziali di accesso).

Il Dossier formativo di gruppo della Fofi per il triennio 2023-2025 sarà costruito secondo la seguente suddivisione percentuale dei crediti nelle 3 Aree degli obiettivi formativi:

  • Area Tecnico Professionale 40% dei crediti
  • Area di Sistema 40% dei crediti
  • Area di Processo 20% dei crediti

Si precisa che nel suddetto Dossier formativo di gruppo della Fofi sono inseriti i seguenti obiettivi formativi:

  • Area Tecnico Professionale: n. 10 - Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozioni tecnico-professionali; n. 18 – Contenuti tecnico-professionali; n. 20 - Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico-professionali; n. 22 - Fragilità e cronicità (minori, anziani, dipendenze da stupefacenti, alcool e ludopatia, salute mentale), nuove povertà, tutela degli aspetti assistenziali, sociosanitari, e socioassistenziali; n. 34 - Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità, procedure e certificazioni, con acquisizione di nozioni tecnico-professionali.
  • Area di Sistema: n. 2 - Linee guida - protocolli - procedure; n. 16 - Etica, bioetica e deontologia; n. 31 – Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozioni di sistema; n. 33 - Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario.
  • Area di Processo: n. 32 Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla CNFC e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di processo.

Per completezza, gli obiettivi formativi appartenenti all'Area Tecnico Professionale sono indicati con i numeri 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34 e 35, quelli all'Area di Processo 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 30 e 32 e quelli all'Area di Sistema 1, 2, 5, 6, 16, 17, 31 e 33.

Vedi il sito https://ape.agenas.it/ecm/obiettivi-nazionali.aspx

In generale, il Dossier formativo è uno strumento finalizzato a favorire la programmazione delle attività formative e l'integrazione interprofessionale dei professionisti sanitari; grazie al Dossier, gli iscritti hanno a disposizione un percorso formativo coerente con il proprio profilo professionale, nella logica di aumentare - anche in virtù dell'integrazione interprofessionale stessa - la ricaduta formativa del gruppo a beneficio della salute della collettività.

Si evidenzia, inoltre, che tutti i corsi della Federazione, sono perfettamente coerenti con il Dossier formativo. La Federazione mette a disposizione Corsi ECM FAD coerenti con il Dossier Formativo di Gruppo totalmente gratuiti sul portale www.fadfofi.com

Sul portale COGEAPS nell'area riservata, è disponibile un riassunto schematico che consente a ciascun iscritto all'Albo di verificare lo stato di completamento del Dossier.

 

ESONERI ED ESENZIONI

L'esonero costituisce una riduzione dell'obbligo formativo individuale triennale e, a partire dal 1° gennaio 2019, gli esoneri potranno essere applicati solo esclusivamente su istanza del professionista sanitario, che deve registrarli sul sito del Cogeaps, nell'area riservata dell'anagrafe crediti ECM.

L'esonero è calcolato come riduzione di un terzo dell'obbligo formativo triennale per ciascun anno di frequenza di corsi e scuole di formazione post-laurea, attinenti alla professione, come, per esempio, lauree triennali, lauree magistrali, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione. La durata dell'esonero non può essere superiore agli anni di durata legale del corso.

I master di I e II livello, così come i corsi di perfezionamento di durata almeno annuale, danno diritto all'esonero solo se erogano almeno 60 CFU per anno.

Dal 1° gennaio 2019, eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale.

L'esenzione è una riduzione dell'obbligo formativo triennale legata a particolari tipologie di sospensione dell'attività professionale.

Le esenzioni potranno essere applicate solo esclusivamente su istanza del professionista sanitario, che deve registrarle sul sito del Cogeaps, nell'area riservata dell'anagrafe crediti ECM. L'esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell'attività professionale. L'esenzione non può, in alcun caso, superare un terzo dell'obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.

I casi in cui può essere richiesta l'esenzione sono elencati nel capitolo 4 del Manuale e, tra essi, citiamo: congedo maternità e paternità, congedo parentale e congedo per malattia del figlio, congedi per adozione e affidamento preadottivo, congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap, congedo straordinario per assistenza familiari disabili, permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza, assenza per malattia così come disciplinata dai CCNL delle categorie di appartenenza.

I crediti ECM acquisiti durante i periodi di esenzione NON sono validi al fine del soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale.

Il professionista deve presentare domanda di riconoscimento esonero o esenzione utilizzando l'apposito modulo (All. IX e X al Manuale professionista sanitario).

Esenzione automatica per i farmacisti ultra 70enni che esercitano attività saltuaria 

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), ha introdotto un’importante novità nel 2022 relativa all’esenzione automatica dall’obbligo formativo per tutti i farmacisti che hanno compiuto 70 anni e che svolgono l’attività professionale in modo saltuario (farmacisti collocati in quiescenza che esercitano saltuariamente l’attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore ai 5mila euro). Diversamente, il farmacista con età = 70 anni che esercita la professione (sia in forma di titolare individuale sia in forma libero professionale) deve comunicare personalmente al Cogeaps lo svolgimento di attività professionale non saltuaria, con conseguente rinuncia dell’esenzione in questione. Per il farmacista ultra 70enne che non esercita la professione è, invece, prevista l’esenzione automatica dall’obbligo formativo senza necessità di alcuna comunicazione. Maggiori informazioni sono disponibili nel “Manuale utente – Esenzione pensionamento” predisposto dal Cogeaps (clicca qui).
Si ricorda che il mancato adempimento dell’obbligo formativo, oltre a comportare una violazione sanzionabile in sede disciplinare, incide sull’efficacia delle polizze assicurative per la responsabilità civile. Dal prossimo triennio formativo (che inizierà il 1° gennaio 2023) si applicherà un’automatica inefficacia della copertura assicurativa per il farmacista che nel triennio 2020-2022 non abbia raggiunto il 70% dell’obbligo formativo individuale.

 

L'anagrafe dei crediti ECM di ogni professionista sanitario è gestita dal Cogeaps, l'Ente preposto alla certificazione dei crediti ECM. È possibile iscriversi all'area riservata all'anagrafe Cogeaps tramite il portale.

L'anagrafe crediti ECM Cogeaps non è aggiornata in tempo reale in quanto anche se al termine di un corso residenziale si riceve subito l'attestato di riconoscimento dei crediti ECM, dal giorno di svolgimento del corso, il provider ha tre mesi di tempo per inviare i dati al Cogeaps e, una volta ricevuti, quei dati vanno verificati. C'è, quindi, la possibilità di un "ritardo" che può anche superare i tre mesi, prima che i crediti siano visibili in banca dati.

Nel caso dei corsi FAD, i dati relativi alla partecipazione non sono inviati a partire da quando il discente ha finito il corso, ma da quando il corso ha definitivamente termine. Quindi, se un corso partito a gennaio termina a dicembre 2018, e il professionista lo ha concluso, per esempio, in febbraio, deve aspettare la fine dell'anno più i tre mesi per la trasmissione dei dati.

IMPORTANTE Recupero crediti non maturati triennio 2020-2022

E' possibile "sanare" la propria posizione effettuando personalmente lo spostamento dei crediti, tramite l'accesso al portale Co.Ge.APS, accedendo all'area riservata dell'anagrafe crediti ECM.

Ai fini del recupero del debito formativo pregresso relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019 è stato consentito ai professionisti sanitari di effettuare sul portale Co.Ge.APS lo spostamento dei crediti acquisiti tramite la partecipazione ad eventi con “data fine evento” al 31 dicembre 2021. Per coloro che si sono avvalsi di questa opportunità non si applicano le riduzioni di 30 o 15 crediti collegate alla formazione del triennio 2014-2016 e, quindi, il debito formativo per il triennio 2017-2019 è stato riportato a 150 crediti.

Per mettersi in regola con il triennio 2020-2022, fino al 31.12.2023 si sono potuti acquisire crediti, ed effettuare successivamente lo spostamento crediti acquisiti nel 2023 nel triennio 2020-2022.

Si evidenzia che i crediti trasferiti non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo del triennio da cui provengono e che tale spostamento è irreversibile. Lo spostamento è concesso solo per tutti i crediti appartenenti allo stesso evento/corso e non per singoli crediti. Ad esempio di corso che ha assegnato 5 crediti non è possibile spostarne solo 3.

Ogni professionista sanitario può ottenere un certificato che attesta la regolarità della sua formazione, cioè il completamento dell'obbligo formativo, in riferimento ai trienni stabiliti dalla CNFC.

Il certificato triennale ECM viene rilasciato dall'Ordine di appartenenza e viene emesso solo a seguito della comunicazione da parte del Cogeaps dei dati presenti nella loro anagrafe dei crediti ECM.

Poiché la CNFC ha dato la possibilità di "recuperare" i crediti mancanti del triennio 2022-2022, l'emissione dei certificati triennali (per coloro che non lo hanno già ottenuto) avverrà, dopo che il Co.Ge.APS avrà provveduto a caricare i dati necessari, che considereranno anche gli spostamenti di crediti effettuati dai singoli professionisti.


Triennio 2020-2022 Delibera CNFC riduzione 50 crediti ECM, pari ad 1/3 del debito formativo triennale

Bonus ECM Covid-19 ex art. 5 bis del D.L. n. 34/2020: applicazione automatica a tutti i professionisti sanitari.

La CNFC con Delibera dell’8.6.2022 ha dato mandato al Co.Ge.A.P.S di procedere al riconoscimento automatico di una riduzione di 1/3 obbligo formativo individuale nel triennio 2020/2022 nei confronti di tutti i professionisti sanitari sottoposti alla formazione continua in medicina.


Obbligo ECM: scadenza triennio 2020-2022 proroga al 31.12.2023 per maturazione crediti e inizio triennio 2023-2025

La normativa vigente in materia di disciplina transitoria per la maturazione dei crediti formativi in ambito di formazione continua in medicina del triennio 2020-2022 (art. 5-bis D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020) è prorogata fino a tutto il 2023.

Conseguentemente il Co.Ge.APS ha realizzato nel relativo portale di gestione dell’Anagrafe dei crediti ECM un’apposita funzione informatica che consente ai professionisti sanitari di spostare i crediti acquisiti nell’anno 2023 al fine di regolarizzare la propria posizione formativa nel triennio 2020-2022.

Inoltre, la nuova disposizione specifica che l’attuale triennio formativo 2023-2025 ha avuto, invece, ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023.

Le nuove disposizioni intervengono anche sulla certificazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017-2019, prevedendo la possibilità dell’assolvimento dei corrispondenti obblighi formativi attraverso specifici crediti compensativi da definire con provvedimento della Commissione nazionale della formazione continua.

La Federazione mette a disposizione di tutti i farmacisti corsi formativi, completamente gratuiti e senza alcuna sponsorizzazione, fruibili sulla piattaforma FAD federale www.fadfofi.com

 

Ciascun professionista può verificare la propria situazione formativa accedendo all’area riservata del sito del Co.Ge.APS, accessibile con SPID o CIE.
Si evidenzia che, ai sensi della vigente normativa in materia ECM, l’aggiornamento delle conoscenze e competenze professionali costituisce un preciso obbligo giuridico e deontologico per tutti i farmacisti iscritti all’Albo, e che il mancato adempimento dell’obbligo formativo, oltre a comportare una violazione sanzionabile in sede disciplinare, incide sull’efficacia delle polizze assicurative per la responsabilità civile
Clicca qui per maggiori informazioni

 


APPROFONDIMENTI

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CIRCOLARI ORDINE SUL TEMA ECM